Il presente glossario si prefigge principalmente di istituire un’interpretazione comune dei termini più rilevanti utilizzati nel processo di rinvio.
È strutturato nel modo seguente:
- termine in ordine alfabetico con sinonimi, se del caso;
- definizione (alcune definizioni sono state in parte adattate dalla fonte originale in modo da essere più specifiche e più mirate al contesto pratico del rinvio);
- fonti delle definizioni:
- definizioni legali contenute negli strumenti giuridici dell’UE (acquis dell’UE in materia di asilo e migrazione) ma anche strumenti internazionali quali convenzioni, protocolli, ecc.;
- glossari, orientamenti, relazioni, manuali e altri materiali forniti da altre agenzie dell’UE e da organizzazioni internazionali (quali l’OIM, l’OHCHR e l’UNHCR).
| Termine | Definizione | Fonte |
| Minore accompagnato | Minore che entra nel territorio degli Stati membri accompagnato da uno o entrambi i genitori o da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando sia effettivamente affidato a tale persona. | Definizione operativa dell’EUAA |
| Adulto accompagnatore | Adulto che dinanzi alle autorità risulta accompagnare il minore ma che non ne è l’adulto responsabile ai sensi della normativa o della prassi dello Stato membro interessato. | Definizione operativa dell’EUAA |
| Accertamento dell’età | Il processo mediante il quale le autorità cercano di stabilire l’età anagrafica o la fascia della stessa e di determinare se una persona sia un minore o un adulto. | Definizione operativa dell’EUAA |
| Richiedente protezione internazionale | Cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva. | Articolo 2, lettera d), DPA |
| Richiedente con esigenze particolari | Richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi è limitata a causa di circostanze individuali. | Articolo 2, lettera d), DPA |
Valutazione dell’interesse superiore del minore (BIA) | Si effettua valutando e soppesando tutti gli elementi necessari all’adozione di una decisione in una determinata situazione per uno specifico minore o categoria di minori.
| Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, Commento generale n. 14, 2013, docid/51a84b5e4.html |
| Consenso | Qualsiasi espressione di intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di una persona con la quale l’interessato manifesta il proprio assenso all’azione proposta mediante dichiarazione o atto positivo inequivocabile. | Definizione operativa dell’EUAA basata sul considerando 32, RGPD |
| Ricerca della famiglia | Ricerca dei membri del nucleo familiare (compresi parenti o persone che sono state custodi di un minore non accompagnato) al fine di ripristinare i legami familiari e ricongiungere la famiglia quando ciò sia nell’interesse superiore del minore. | Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, Commento generale n. 6 |
| Familiare | Membro del nucleo familiare che era già tale nel paese di origine ed è presente nel territorio degli Stati membri: coniuge o partner non legato da vincoli di matrimonio e figlio minore non coniugato. Se il richiedente è minore e non coniugato: • il padre • la madre • o altro adulto responsabile del richiedente (secondo normativa o prassi dello Stato membro). Uno Stato membro può applicare una definizione più ampia di «familiare» tenendo conto delle situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all’interesse superiore del minore. La Commissione incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione anche persone che non hanno legami biologici ma di cui un’unità familiare si prende cura, ad esempio minori; tuttavia lo Stato membro mantiene piena discrezionalità a questo riguardo. Il fattore determinante è il concetto di dipendenza.
| Ai sensi del considerando 19, DQ, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC02…
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| Punto focale (del presente kit di strumenti) | Un funzionario o una persona che agisce in veste ufficiale per conto dell’autorità interessata, che sa quali servizi siano disponibili per i richiedenti con esigenze particolari nel paese/nell’area e ha dimestichezza con il ricorso a tali servizi. Il punto focale identifica e contatta i fornitori di servizi per ottenere da questi ultimi le informazioni pertinenti da visualizzare nella sezione Strumento di ricerca del presente kit di strumenti e mantiene le informazioni aggiornate. | Definizione operativa dell’EUAA |
Violenza di genere
| 1. Termine generale per indicare qualsiasi atto pregiudizievole perpetrato contro la volontà di una persona fondato su differenze (di genere) tra donne e uomini riconducibili al contesto sociale. Comprende atti che infliggono danni o sofferenze fisici, sessuali o mentali, minacce di tali atti, coercizione nonché negazione di risorse e dell’accesso a servizi, matrimonio forzato e altre privazioni della libertà. Questi atti possono verificarsi in pubblico o in privato.
| 1IASC Guidelines for Integrating GBV Interventions in Humanitarian Action (Orientamenti IASC per l’integrazione degli interventi contro la violenza di genere nell’azione umanitaria), 2015. |
| Tutore | Persona indipendente che tutela l’interesse superiore e il benessere generale del minore e, a tal fine, integra la capacità giuridica limitata del minore, ove necessario, alla stessa stregua dei genitori (definizione della FRA). | FRA, Guardianship for Children Deprived of Parental Care (Tutela dei minori privati delle cure genitoriali), http://fra.europa.eu/ en/publication/2014/ guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship |
| Mutilazione genitale intersessuale (MGI) | Come la mutilazione genitale femminile, intervento chirurgico praticato sui genitali di neonati, lattanti e bambini per motivi culturali o religiosi. La MGI viene praticata sui neonati quando i loro genitali esterni non sembrano abbastanza «normali» da poter essere inequivocabilmente identificati come maschili o femminili. Molte persone intersessuali potrebbero non conoscere il termine mutilazione genitale, nonostante siano caratterizzate da caratteristiche sessuali diverse e soggette a tale pratica. Potrebbero eventualmente conoscere la propria diagnosi (se esistente) o sapere cosa è accaduto loro, ma senza alcuna terminologia. | International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association (Associazione internazionale lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali) |
| Condizioni di accoglienza | Le condizioni di accoglienza materiali includono alloggio, vitto e vestiario e un sussidio per le spese giornaliere al fine di assicurare il sostentamento dei richiedenti e di soddisfare le loro esigenze essenziali. Le condizioni materiali di accoglienza possono essere soddisfatte in natura o in forma di sussidi economici o buoni o mediante una combinazione di queste misure. Le condizioni di accoglienza non materiali consistono in assistenza sanitaria di emergenza, assistenza medica e psicologica, assistenza legale e servizi di interpretazione gratuiti, accesso all’istruzione, alla formazione professionale e all’occupazione. Le condizioni di accoglienza di base comprendono l’accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e all’occupazione. | Articolo 23, paragrafo 1, DCA |
| Rinvio | L’atto di indirizzare qualcuno a un luogo o una persona diversi per ottenere informazioni, aiuto o misure. | Cambridge English Dictionary |
| Meccanismo di rinvio | Quadro o quadri di cooperazione intesi a individuare, proteggere e assistere le persone vulnerabili o con esigenze particolari indirizzandole tempestivamente a una fonte di sostegno adeguato con il coinvolgimento di autorità pubbliche competenti e organizzazioni della società civile. | Definizione operativa dell’EUAA basata sulla definizione dell’OSCE |
| Parente | Ai fini del regolamento Dublino, zia o zio, nonno o nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale. | Articolo 2, lettera h), regolamento Dublino III |
| Rappresentante | Persona o organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure di protezione internazionale, allo scopo di garantirne l’interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. | Articolo 2, lettera j), DCA; articolo 2, lettera n), DPA; articolo 12, CRC; articolo 31, paragrafo 2, DQ; articolo 17, paragrafo 2, regolamento Dublino III |
| Rivittimizzazione/vittimizzazione secondaria | Si ha vittimizzazione secondaria laddove una vittima subisca un ulteriore danno non come conseguenza diretta dell’atto criminale, ma del modo in cui è trattata dalle istituzioni e da altre persone. Può essere causata, ad esempio, dall’esposizione ripetuta della vittima all’autore del reato, da interrogatori ripetuti sugli stessi fatti, dall’uso di un linguaggio inappropriato o da commenti caratterizzati da mancanza di sensibilità da parte di coloro che entrano in contatto con la vittima. | Consiglio d’Europa (2006), Recommendation Rec (2006)8 of the Committee of Ministers to Member States on assistance to crime victims [Raccomandazione Rec(2006) 8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sull’assistenza alle vittime di reato] |
| Minori separati | Minori separati da entrambi i genitori o da coloro che in precedenza, per legge o consuetudine, sono stati i loro custodi primari, ma non necessariamente da altri parenti. Potrebbero pertanto anche essere bambini accompagnati da altri membri adulti della famiglia. | Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, Commento generale n. 6, 2005; UNHCR, Safe and Sound [Sani e salvi] |
| Fornitore di servizi (del presente kit di strumenti) | Professionista, organizzazione o persona in grado di intraprendere misure adeguate a una o più vulnerabilità o esigenze particolari individuate in un richiedente protezione internazionale. Tuttavia, non è escluso che un utente possa essere contemporaneamente un fornitore di servizi per un altro utente. | Definizione operativa dell’EUAA |
| Orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteri sessuali (SOGIESC) | L’orientamento sessuale è la capacità di ogni individuo di provare profonda attrazione emotiva, sentimentale e sessuale verso individui di genere diverso, uguale o di più generi e di intrattenere rapporti intimi e sessuali con individui di genere diverso, uguale o di più generi.
L’identità di genere è la consapevolezza interiore e personale che ciascun individuo avverte intimamente riguardo al proprio genere, che può corrispondere o meno con il sesso attribuito alla nascita, compreso il modo di sentire il proprio corpo e altre espressioni inerenti al genere, compreso l’abbigliamento, l’eloquio e i comportamenti.
L’espressione di genere si riferisce alla manifestazione dell’identità di genere da parte delle persone e a quella che viene percepita dagli altri. Solitamente, le persone cercano di fare corrispondere la propria espressione o presentazione di genere alla propria o alle proprie identità di genere, indipendentemente dal sesso assegnato alla nascita. Le caratteristiche sessuali sono quelle relative ai cromosomi, all’anatomia, agli ormoni e agli organi riproduttivi di una persona. Le persone nate con caratteristiche sessuali sia femminili che maschili o non del tutto femminili o maschili o né femminili né maschili sono classificate come intersessuali; tuttavia, tali persone possono identificarsi come persone intersessuali, maschili, femminili, trans o altro.
| Glossario del programma di formazione dell’EUAA |
| Garanzie procedurali particolari | Misure di sostegno specifiche messe in atto per predisporre le condizioni necessarie affinché le persone con esigenze particolari possano accedere efficacemente alle procedure e presentare gli elementi necessari a comprovare la loro domanda di protezione internazionale. | Definizione operativa dell’EUAA |
| Tratta di esseri umani | Reclutamento, trasporto, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento. […] 3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi. | Articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime |
| Minore non accompagnato | Minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base al diritto o alla prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri. | Articolo 2, lettera e), DCA Articolo 2, lettera m), DPA Articolo 2, lettera l), DQ Articolo 2, lettera j), regolamento Dublino III Articolo 2, lettera f), direttiva sul ricongiungimento familiare Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, Commento generale n. 6, 2005 UNHCR, Safe and Sound [Sani e salvi], pag. 22, http:// www.refworld.org/ docid/5423da264.html |
| Utente (del presente kit di strumenti) | Membro del personale che lavora nel settore dell’asilo o dell’accoglienza e che non è specializzato in vulnerabilità, ma che potrebbe essere esposto a casi di persone vulnerabili nel proprio lavoro quotidiano. Questa persona attiva e predispone il rinvio del richiedente ai fornitori di servizi. | Definizione operativa dell’EUAA |
| Richiedente vulnerabile | Richiedente la cui capacità di comprendere e presentare in maniera efficace il proprio caso oppure di partecipare pienamente alla procedura e/o di beneficiare delle condizioni di accoglienza è limitata a causa delle sue circostanze individuali. | Definizione operativa dell’EUAA |