Introduzione
La guida fornisce all’utente ulteriori indicazioni e buone pratiche su come effettuare adeguatamente una segnalazione specifica, quali condizioni dovrebbero essere soddisfatte per una procedura di segnalazione, cosa fare e cosa non fare e riferimenti ai meccanismi di segnalazione esistenti. La guida può essere adattata al contesto nazionale e/o ai meccanismi di segnalazione esistenti, con l’obiettivo di facilitare alle autorità il compito di garantire il rispetto dei diritti umani delle persone vulnerabili che necessitano di protezione internazionale.
Che cos’è un meccanismo di segnalazione?
È un meccanismo volto a identificare, proteggere e assistere le persone con esigenze particolari segnalandole a fornitori di servizi specializzati, con il coinvolgimento delle autorità pubbliche competenti e della società civile.1. Diversi paesi hanno sviluppato meccanismi di segnalazione per agevolare il coordinamento del lavoro volto alla protezione dei diritti umani delle persone.
Il Referral Tool comprende moduli che possono essere adattati e utilizzati per facilitare i meccanismi di segnalazione a livello nazionale o regionale. La guida non puó essere considerata una formazione esaustiva sui meccanismi di segnalazione, pertanto è importante che le autorità nazionali si assicurino che gli utenti dispongano delle competenze e delle capacità pertinenti e ricevano una formazione sull’identificazione e segnalazione di persone con esigenze particolari, come previsto dal diritto internazionale e nazionale. Inoltre, le autorità nazionali dovrebbero garantire che tutti i soggetti coinvolti rispettino i rispettivi codici di condotta.
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Definizione operativa dell’EASO di meccanismo di rinvio: meccanismo volto a individuare, proteggere e assistere le persone con esigenze particolari attraverso il rinvio e il coinvolgimento delle autorità pubbliche competenti e della società civile. Questa definizione si basa su quella dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) relativa al meccanismo nazionale di rinvio per le vittime della tratta di esseri umani.
Principi fondamentali
La guida deve essere seguita in linea con i principi riportati di seguito.
Non discriminazione
Aderire al principio di non discriminazione significa garantire che le persone non siano discriminate (ad esempio trattate male o private di servizi) a causa delle loro caratteristiche individuali o della categoria o gruppo cui appartengono (ad esempio genere, età, contesto socio-economico, razza, religione, etnia, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali).
Interesse superiore del minore
L’«interesse superiore del minore» comprende la sicurezza fisica ed emotiva del minore (il suo benessere) e il suo diritto allo sviluppo. 2. In linea con l’articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite (CRC), l’interesse superiore del minore dovrebbe costituire la base di tutte le decisioni e misure prese e dovrebbe orientare i parametri in base ai quali vengono selezionati i fornitori di servizi, tenendo presente che questi ultimi dovrebbero disporre di politiche e norme pertinenti in materia di tutela dell’infanzia cui attenersi nel loro lavoro e su cui basare i loro standard etici. 3.
Quando si lavora con i minori
- Lavorare con i minori, in particolare se hanno vissuto crisi umanitarie, non sono accompagnati o hanno subito abusi, richiede una formazione specializzata in materia di tutela dell’infanzia e tecniche di colloquio sensibili alle esigenze di tale fascia di età, altrimenti le loro necessità potrebbero non essere individuate e affrontate in modo adeguato.
- Assicurarsi di conoscere i servizi per l’infanzia offerti nella zona in base alla mappatura dei servizi per poter effettuare la segnalazione di un minore.
- Se non è chiaro come dare prioritá all’interesse superiore del minore o se si individuano problemi relativi alla tutela dei minori (abuso, negligenza, sfruttamento, ecc.), segnalare il minore a uno specialista in materia.
- Assicurarsi di seguire i protocolli e le leggi nazionali. Molti paesi prevedono obblighi di segnalazione alle autoritá competenti per quanto riguarda gli abusi o presunti tali sui minori.
- Fornire servizi culturalmente adeguati (ad esempio, coinvolgendo mediatori culturali, sensibilizzando i fornitori di servizi alle esperienze dei richiedenti asilo/rifugiati e alle condizioni nel paese di origine, adattando il materiale informativo alle differenze culturali per una maggiore divulgazione, evitando di stigmatizzare o di perpetuare ulteriormente determinati stereotipi durante l’erogazione dei servizi). Essere sensibili alle differenze culturali significa essere consapevoli dei diversi contesti e comprenderne le differenze.
Do no harm
Significa garantire che le azioni e gli interventi destinati a sostenere le persone con esigenze particolari non contribuiscano ad aggravare le vulnerabilitá esistenti e non le espongano ad ulteriori danni. È necessario prestare attenzione affinché le decisioni e le misure prese o la raccolta, l’archiviazione o la condivisione delle informazioni non causino alcun pregiudizio alle persone. Gli attori coinvolti in questo campo devono evitare la vittimizzazione secondaria delle vittime di violenza creando un ambiente solidale in cui i diritti delle vittime siano rispettati, ne sia garantita la sicurezza e le vittime siano trattate con dignità e rispetto. Va evitato che qualsiasi persona sia sottoposta a colloqui ripetitivi se non sono necessari e a confronti con più soggetti che cercano di ottenere le stesse informazioni.
Protezione delle informazioni
La riservatezza è legata alla condivisione delle informazioni sulla base della necessità di conoscerle con il consenso informato della persona interessata per uno scopo specifico. Il termine «necessità di conoscere» si applica alla limitazione delle informazioni sensibili e identificative raccolte e la trasmissione delle stesse esclusivamente a persone che ne necessitano al fine di fornire sostegno o assistenza, vale a dire il minor numero possibile di persone. La protezione delle informazioni e dei dati raccolti dovrebbe essere adeguata, pertinente e proporzionata a tale o a tali finalità specifiche.
L’obbligo del rispetto della riservatezza riguarda tutte le persone coinvolte, compresi fornitori di servizi, interpreti e altri soggetti, al fine di proteggere le informazioni raccolte sui richiedenti e garantire che siano accessibili solo con il consenso del richiedente e solo per uno scopo specifico. È importante sottolineare che vi sono limiti a tale riservatezza quando vengono individuati problemi di sicurezza ed è necessario rivolgersi ad altri fornitori di servizi per ottenere assistenza (ad esempio operatori sanitari) o quando si è in obbligo per legge di denunciare reati. Tali limiti devono essere spiegati al richiedente all’inizio del colloquio durante le procedure di acquisizione del consenso o assenso informato.
Protezione dei dati
Il trattamento 5 dei dati del richiedente6 è lecito se quest’ultimo ha dato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità specifiche, quando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, o ancora quando è necessario per la tutela degli interessi vitali del richiedente. L’utente e i fornitori di servizi dovrebbero gestire i dati dei richiedenti nel pieno rispetto della legislazione nazionale specifica in materia di protezione dei dati e in conformità del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).7.
Consenso informato
Per consenso si intende qualsiasi espressione di intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di una persona con la quale l’interessato manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o atto positivo inequivocabile, alla trasmissione delle informazioni minime necessarie e al trattamento dei suoi dati personali.
Nel caso di minori, i genitori e i tutori in loco parentis sono generalmente responsabili di dare il proprio consenso alla ricezione dei servizi da parte del minore.
L’età alla quale è necessario il consenso dei genitori per un minore dipende dalle leggi nazionali vigenti.
«Assenso informato»8 è la volontà espressa di usufruire dei servizi. Per i minori più piccoli che, per definizione, sono troppo giovani per dare il proprio consenso informato, ma che sono abbastanza grandi per comprendere di che cosa si tratta e accettare di usufruire dei servizi, si chiede l’«assenso informato» del minore.
In ogni caso, come stabilito all’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, gli Stati firmatari della stessa si assicurano che i minori in grado di formarsi una propria opinione abbiano il diritto di esprimerla liberamente in tutte le questioni che li riguardano e che a tali opinioni sia dato il giusto peso in funzione dell’età e della maturità dei minori stessi. 9.
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L’articolo 6, RGPD, definisce il trattamento dei dati personali come «la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione» di dati personali.
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L’articolo 4, RGPD, definisce i «dati personali» come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».
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«Interagency Guidelines for Case Management and Child Protection» (Orientamenti interagenzie per la gestione dei casi e la tutela dei minori), Gruppo di lavoro sulla tutela dei minori, Global Protection Cluster 2014, pag. 116.
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Come previsto all’articolo 12, CRC, «[a] tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».
Processo di segnalazione
Identificazione e segnalazione
Come per l’indentificazione e la valutazione delle esigenze particolari, la segnalazione può avere luogo in qualsiasi fase della procedura. La fasei della segnalazione dovrebbero seguire l’identificazione e, se del caso, una valutazione iniziale delle esigenze particolari.
- Spiegare al richiedente lo scopo e le fasi della segnalazione, il motivo per cui vengono raccolte le informazioni, il fatto che saranno condivise solo con il consenso del richiedente ai fini specifici della segnalazione, nonché i limiti previsti in materia di riservatezza dalle leggi nazionali.
- Raccogliere dati e informazioni personali pertinenti e proporzionati per facilitare la segnalazione utilizzando il modulo di segnalazione come guida.
- Tutte le informazioni condivise durante il contatto con il richiedente interessato o ricevute da altri soggetti devono essere adeguatamente registrate per garantire una segnalazione efficiente. A tal fine si può utilizzare il modulo di segnalazione.
- Le informazioni ottenute dovrebbero fungere da base per la valutazione del livello di rischio del caso (immediato, elevato, medio o basso) e la tempistica della segnalazione.
- Disponibilità e accessibilità dei fornitori di servizi selezionati: chiedere ai richiedenti se sono in grado di contattare autonomamente i fornitori di servizi e, in caso contrario, come dovrebbero essere contattati per il seguito da dare tenendo conto dell’efficienza, della convenienza e della sicurezza. Se non ci sono ostacoli (ad esempio problemi di mobilità, distanza dal servizio, problemi di sicurezza, necessità di ricorrere a un interprete ecc.) che impediscono a una persona di entrare in contatto con un fornitore di servizi, si possono fornire a quest’ultima le informazioni e le indicazioni necessarie su dove e come accedere al servizio. Ove possibile, le persone con esigenze particolari dovrebbero essere responsabilizzate e aiutate ad accedere da sé ai servizi.
- Ottenere il consenso informato: deve essere ottenuto dal richiedente il consenso alla segnalazione a specifici fornitori di servizi e alla necessaria condivisione dei dati.
- Una volta ottenuto tale consenso, può essere effettuato la segnalazione al fornitore di servizi adeguato.
Il fornitore di servizi cui è stata fatta la segnalazione dovrebbe tenere l’utente al corrente in merito alle misure intraprese, per quanto possibile e opportuno e con il consenso dell’interessato. Se il fornitore cui si fa ricorso non è in grado di fornire il servizio richiesto, l’utente dovrebbe esserne informato al più presto, in modo da poter cercare assistenza da altre fonti.
Diagramma di flusso del processo
Il processo descritto nella sezione precedente con le fasi e le garanzie necessarie è rappresentata visivamente nel diagramma di flusso seguente.
| 1. Le esigenze particolari del richiedente vengono identificate. | |
| 2. L’utente informa il richiedente in merito al processo di segnalazione, alla protezione dei dati e alle fasi successive. | |
| 3. L’utente registra le informazioni relative al richiedente, alle esigenze particolari e al supporto necessario. | Modulo di segnalazione: Informazioni sul richiedente (sezione 2), Esigenze particolari (sezione 3), Assistenza necessaria (sezione 4) |
| 4. L’utente valuta il livello di rischio e registra la risposta necessaria. | Modulo di segnalazione: Assistenza necessaria (sezione 4) |
| 5. L’utente identifica il fornitore di servizi adeguato | Accesso allo strumento di ricerca di fornitori di servizi e/o Modulo di segnalazione: Ricerca del fornitore di servizi (Sezione 5) |
| 6. L’utente conferma la disponibilità del fornitore di servizi e rinvia il richiedente | Modulo di segnalazione: Ricerca del fornitore di servizi (Sezione 5) |
| 7. L’utente conferma la disponibilità del fornitore di servizi e rinvia il richiedente | Modulo di segnalazione: Ricerca del fornitore di servizi (Sezione 5) |
| 8. L’utente acquisisce e registra il consenso del richiedente | Modulo di rinvio: Sezione 6 |
| 9. Possibili azioni di follow-up |
Valutazione dei rischi
Una valutazione dei rischi aiuterà l’utente a individuare la priorità della risposta necessaria. Il fatto di non ricevere il sostegno necessario potrebbe avere conseguenze negative significative per il richiedente. Tale aspetto dovrebbe essere tenuto presente nel calcolo del livello di rischio e dell’urgenza della segnalazione e del seguito da dare.
Se si identifica un rischio elevato occorre considerare l’esposizione (o il rischio di esposizione) di una persona a traumi, violazioni dei diritti umani, altre difficoltà e le sue condizioni di vita, nonché la capacità della stessa di far fronte alla situazione, i meccanismi di sostegno esistenti e le soluzioni disponibili.
Nel valutare il livello di rischio occorre considerare la frequenza e l’intensità delle esperienze, sia passate che presenti, nonché i potenziali rischi imminenti e l’esistenza di meccanismi di sostegno di cui la persona dispone in seno alla propria famiglia o comunità fino a quando non potrà usufruire del servizio in questione.
Tutte le informazioni raccolte dovrebbero essere analizzate in modo olistico per valutare il livello di rischio cui è esposta la persona.
Il grafico seguente illustra un’analisi di base degli elementi di rischio. Pur non costituendo una valutazione completa, fornisce alcuni orientamenti e parametri in base ai quali valutare la priorità degli interventi necessari.
Grafico 1 Valutazione del livello di rischio in base alla gravità e alla probabilità del danno in caso di mancata adozione di misure.
| Probabilità | |||||
| Gravità | Improbabile (1) | Possibile (2) | Probabile (3) | Molto probabile (4) | Certo (5) |
| Fatale (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Danno grave (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Lesioni minori (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Nessun danno (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Gravità × probabilità = classificazione del rischio | |||||
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Per classificare tali conseguenze e comprendere l’urgenza delle misure da adottare occorre innanzitutto esaminare la probabilità di causare pregiudizio (asse orizzontale) se il richiedente non riceve un sostegno adeguato alle sue esigenze specifiche. La probabilità è misurata su una scala da 1 a 5, dove 1 corrisponde a «improbabile» e 5 a «certo».
Valutare quindi la gravità delle lesioni (asse verticale) che potrebbe subire in assenza di sostegno. In questo caso la gravità è misurata su una scala che va da 2 a 5, dove 2 indica «nessun danno» e 5 la «gravità massima» dell’impatto. Moltiplicando la probabilità per la gravità si ottiene un indice di rischio che, in questo esempio, è compreso tra 2 e 25.
In base al colore corrispondente e all’indice di rischio calcolato come illustrato nel grafico 1, passare al grafico 2 e valutare il livello di intervento. Se non viene fornito un sostegno adeguato alle esigenze del richiedente, la priorità attribuita alla misura da intraprendere attenuerà la probabilità o la gravità di una conseguenza negativa.
Il risultato della valutazione precedente può essere registrato nel modulo di segnalazione per indicare la priorità della misura necessaria nel caso specifico.
Le persone con esigenze particolari che non sono a rischio elevato e/o che non hanno esigenze così complesse da richiedere un intervento urgente dovrebbero essere informate in merito ai servizi disponibili e in grado di attuare misure adeguate alle esigenze individuate. Coloro che ne sono in grado dovrebbero essere incoraggiati a rivolgersi direttamente ai servizi in modo che un rinvio non sia necessario.
Le persone con esigenze particolari, che hanno invece necessità così complesse da richiedere un intervento urgente o un vero e proprio coordinamento dei servizi di sostegno, dovrebbero essere segnalate ad agenzie o a fornitori di servizi partner a fini di gestione del caso o di erogazione di un sostegno specialistico.
Le segnalazioni ad alto rischio che richiedono un intervento immediato o urgente devono essere effettuati telefonicamente e seguiti di conseguenza.
Grafico 2 Valutazione del livello di intervento
| 20 e oltre | Immediato (sul posto) |
| Tra 19 e 10 | Alto (azioni di follow-up necessarie entro 24-48 ore) |
| Tra 9 e 5 | Medio (follow-up entro 7 giorni) |
| Da 4 in giù | Basso (follow-up entro 1 mese) |
Cose da FARE e da NON FARE
| FARE | NON FARE |
| ✓ Assicurarsi che la persona abbia compreso appieno le informazioni. Se necessario, dovrebbe essere predisposto un servizio di traduzione. | X Non far sentire in alcun modo a disagio il richiedente. Cercare di astenersi dal fare commenti e gesti, anche se positivi. |
| ✓ Ottenere il consenso informato del richiedente. | |
| ✓ Rispettare la riservatezza del richiedente. Dopo aver ottenuto il consenso, assicurarsi che le informazioni siano gestite correttamente, garantendo che siano conservate in archivi sicuri e che possano essere condivise solo con il consenso legale e informato del richiedente, in conformità con la legislazione nazionale pertinente. | X Non provocare ritraumatizzazione. Evitare il più possibile di chiedere al richiedente di ripetere più volte la stessa storia. Raccontare ripetutamente esperienze traumatiche può causare una nuova traumatizzazione, poiché il richiedente potrebbe doverle rivivere. Prendere appunti su ciò che il richiedente desidera condividere aiuterà il fornitore del servizio a non dover chiedere di esaminare più volte gli stessi dettagli. |
| ✓ Registrare le informazioni in un contesto privato; assicurarsi di disporre di un luogo in cui il richiedente non possa essere ascoltato e non venga interrotto da altri. | X Non fare domande che non siano assolutamente necessarie. Non chiedere informazioni che non sono pertinenti per la segnalazione o maggiori dettagli se il richiedente è restio a parlare della propria esperienza. |
| ✓ Garantire la sicurezza del richiedente e della sua famiglia, se necessario. | X Non ridere quando il richiedente non lo fa, perché potrebbe essere segno di mancanza di rispetto nei suoi confronti o della sua cultura, religione, famiglia, status giuridico o caratteristiche intrinseche. |
| ✓ Prestare attenzione alle espressioni non verbali del richiedente. Nel caso di persone LGBTI, occorre prestare particolare attenzione all’interpretazione per evitare l’uso di termini dispregiativi. | X Non utilizzare pronomi opposti a quelli indicati dal richiedente. |
| ✓ Garantire che tutti i richiedenti siano trattati con rispetto e dignità, che abbiano accesso ai servizi su base paritaria e che non sia fatta alcuna discriminazione basata sull’espressione o sull’identità di genere, sull’orientamento e sulle caratteristiche sessuali, sull’origine, sulla religione, sull’età, sulla disabilità o su qualsiasi altra base o status. L’accesso ai servizi può essere facilitato, ad esempio, assicurandosi di fornire informazioni adeguate alle persone con limitazioni e/o difficoltà visive, uditive, comunicative, motorie, di alfabetizzazione e/o di elaborazione delle informazioni. | |
| ✓ Rispettare i desideri del richiedente. Assicurarsi che sia ben informato sulle opzioni disponibili e sui servizi offerti. Rispettarne le scelte. Aiutare il richiedente a prendere decisioni informate, ma senza decidere al posto suo. | X Non indirizzare né guidare il richiedente in alcuna direzione né suggerire cosa dovrebbe fare o dire. |
Ulteriori orientamenti e collegamenti pertinenti
Modello per i meccanismi di campionamento e le SOP
- Piano d’azione in 10 punti dell’UNHCR, Mechanisms for screening and referral (Meccanismi di vaglio e rinvio), aggiornamento del 2016 https://www.unhcr.org/publications/manuals/5846d0207/10-point-plan-action-2016-update-chapter-5-mechanisms-screening-referral.html
- Comitato di Helsinki ungherese, Short guide on the support and care of asylum seeking torture victims (Breve guida su sostegno e assistenza a vittime di tortura richiedenti asilo), 15 maggio 2017 https://www.helsinki.hu/en/short-guide-on-the-support-and-care-of-asylum-seeking-torture-victims/
- OIM, IOM Guidance on referral mechanisms: for the protection and assistance of migrants vulnerable to violence, exploitation and abuse, and victims of trafficking (Orientamenti dell’OIM sui meccanismi di segnalazione: per la protezione e l’assistenza di migranti vulnerabili a violenza, sfruttamento e abuso nonché di vittime della tratta di esseri umani), 2020 https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_guidance_on_referral.pdf
- UNHCR, The Heightened Risk Identification Tool (User Guide) [Lo strumento di individuazione di rischio elevato (guida per l’utente)], giugno 2010, seconda edizione
- UNHCR Heightened Risk Identification Tool (Strumento di individuazione del rischio elevato dell’UNHCR)
- UNHCR e IDC, Vulnerability Screening Tool (Strumento di accertamento delle vulnerabilità), 2016 https://www.unhcr.org/protection/detention/57fe30b14/unhcr-idc-vulnerability-screening-tool-identifying-addressing-vulnerability.html